Una "condotta moralmente discutibile", ma nessuna costrizione evidente e nessuna prova - oltre ogni ragionevole dubbio - sulla responsabilità degli imputati. Le immagini, a dire della Corte, "mostrano che è la stessa persona offesa ad assumere iniziative di natura sessuale" nei confronti di Apolloni, e rendono evidente il momento in cui la ragazza esplicita il dissenso nei confronti di uno degli imputati. Nel caso di specie tale nesso causale non è dimostrato". Le battute esplicite, l'atteggiamento "seduttivo" di Apolloni e "la stessa volgarità del contesto non consentono, isolatamente o nel loro complesso, di distinguere con certezza una dinamica di induzione penalmente rilevante da una dinamica relazionale certamente censurabile, ma non univocamente riconducibile alla fattispecie incriminatrice". In sintesi se il dato iniziale "conferma la rappresentazione di un proposito sessuale collettivo e di una condotta moralmente discutibile, non consente di inferire, con la certezza richiesta in sede penale, né l'esistenza di una condotta induttiva abusiva, né la persistente attualità di un accordo di gruppo, né la consapevole utilizzazione di una condizione di inferiorità psichica effettiva e riconoscibile della persona offesa" conclude la Corte presieduta da Alessandro Santangelo.