La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. Il legislatore del 2024 ha eliminato il requisito dell’alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. In forza di questa interpretazione, non occorrerà più dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica. In altre parole, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore.