La sentenza è la n. 78/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026, e chiude il giudizio promosso dal proprietario (generalità oscurate) contro l’atto comunale n. 61 del 12 luglio 2023, notificato il 19 luglio 2023. Il TAR ricostruisce la nozione di pergolato come struttura destinata ad adornare e ombreggiare giardini o terrazzi: un’impalcatura con montanti verticali e elementi orizzontali superiori, aperta su almeno tre lati, generalmente a sostegno di vegetazione rampicante. Ma qui, secondo il TAR, non ci sono i presupposti: la copertura è un semplice cannucciato, e quindi il manufatto rientra nella nozione di pergolato. Il TAR ricorda che, nelle valutazioni sul paesaggio, ciò che conta è il volume percepibile come ingombro o come innovazione non “diluibile” nel contesto. Il TAR ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità, come previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali, in caso di diffusione del provvedimento.